Art. 4.
(Amnistia condizionata propria).

      1. L'amnistia per i reati di cui all'articolo 1, in ordine ai quali non è stata esercitata l'azione penale, è concessa senza condizioni.
      2. L'amnistia per i reati di cui all'articolo 1, in ordine ai quali è stata esercitata l'azione penale, è concessa a condizione che nei confronti dell'imputato, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non venga esercitata l'azione penale per un delitto non colposo, per il quale è prevista la pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni, commesso successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
      3. Durante il biennio previsto dal comma 2, il giudice, in ogni stato e grado, sospende il processo. Decorso tale periodo, qualora sussistano le condizioni di cui al citato comma 2, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel caso contrario revoca la sospensione.
      4. Durante la sospensione disposta ai sensi dei commi 2 e 3 il decorso dei termini di prescrizione è sospeso.
      5. Il provvedimento di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 3 è annotato nel casellario giudiziario.

 

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      6. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il pubblico ministero comunica l'avvenuto esercizio dell'azione penale in ordine al nuovo reato al giudice che ha disposto la sospensione, con le forme previste all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.